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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024

Art. 18
1. Le lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) sono sostituite dalle seguenti:
“c) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 Sito esterno e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all' articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 Sito esterno (Attuazione dell' articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 Sito esterno, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;”.

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