LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024
Art. 18
Modifiche all’
articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017
1.
Le
lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) sono sostituite dalle seguenti:
“c)
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli
articoli 32 e
35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'
articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 , che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
d)
le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all’
articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'
articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;”.