LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024
Art. 3
Modifiche all’
articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
All’
articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11, le parole:
“Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali non costituiscono “
appostamenti fissi” bensì “apprestamenti” e le stesse non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale.” sono sostituite dalle seguenti:
“Gli apprestamenti aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'articolo 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali, non sono soggetti all’autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l’esercizio dell’opzione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 12 della legge statale.”
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