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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024

Art. 30
1. Il comma 5 bis dell’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
“5 bis. Per gli alloggi di ERP che non risultino idonei all'assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l'incremento del patrimonio di ERP. Gli alloggi interessati possono essere esclusi dalla normativa di ERP per il periodo di attuazione del piano finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 6. Al termine del programma gli alloggi sono destinati all’ERP.”.
2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:
“5 ter. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l’attivazione dei programmi di recupero o riqualificazione di cui al comma 5 bis.”.

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