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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024

Art. 32
1. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2001 è aggiunto il seguente:
“3 quater. Nell’ambito degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 8, al fine di favorire l’attuazione dei programmi di recupero di cui all’articolo 20, comma 5 bis, promossi dai Comuni avvalendosi delle ACER, e i programmi di recupero degli immobili residenziali delle ACER di cui all’articolo 40 comma 2 bis, la Regione può istituire, con il contributo delle risorse del Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo di cui al comma 1, un fondo per la concessione di contributi a copertura degli interessi derivanti dai mutui contratti dalle ACER con Cassa depositi e prestiti o con altri soggetti finanziatori istituzionali a partecipazione pubblica. Per gli immobili di proprietà delle ACER le risorse regionali sono concesse a condizione che, al termine del periodo di ammortamento dell’investimento, gli immobili entrino nella disponibilità del Comune territorialmente competente tramite convenzione per l’assegnazione in ERP o in ERS. Le modalità di concessione delle risorse a copertura degli interessi derivanti dai mutui sono definite con atto della Giunta regionale.”.

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