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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 4

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DI SETTORI SPECIFICI DEL COMPARTO AGRICOLO E AGROALIMENTARE E DELL’ACQUACOLTURA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Capo II
Disposizioni finali
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, nel limite massimo di 700.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per 500.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024 dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026, e per 200.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale n. 8 del 1994, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, nel limite massimo di 500.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, nel limite massimo di 1.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024 e di 1.500.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, nel limite massimo di 300.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per 300.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 , a valere sulla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16 (Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali), nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5, nel limite massimo di 1.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, nel limite massimo di 270.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per 55.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 , a valere sulla legge regionale n. 8 del 1994 , nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, e per 215.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 , a valere sulla legge regionale 15 novembre 2021, n. 15 (Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della l.r. 27 agosto 1983, n. 34 )) nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, nel limite massimo di 285.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 , a valere sulla legge regionale n. 8 del 1994 .
8. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).