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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 74 del 31 marzo 2025

Art. 3
Aumento della tassa automobilistica regionale
1. Ai sensi dell’ articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Sito esterno (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) e dell' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo Sito esterno 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 504 del 1992 Sito esterno sono aumentati indistintamente del 10 per cento.
2. L’importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere comunque inferiore a euro 25,00.
3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sulle tariffe vigenti nell'anno 2025 ed hanno effetto sui periodi tributari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.