LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 25 luglio 2025, n. 9
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1.
Le maggiori entrate derivanti dall’
articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2006, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, sono stimate in euro 100.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.
2.
Le maggiori entrate derivanti dall’
articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006 , come modificato dall’articolo 2 della presente legge, sono stimate:
a)
in euro 191.000.000,00 per l’anno 2025, con imputazione alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
b)
in euro 178.000.000,00 per l’anno 2026, con imputazione alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;
c)
in euro 163.000.000,00 a decorrere dall’anno 2027 con imputazione alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2027.
3.
Le maggiori entrate derivanti dall’articolo 3, comma 1 della presente legge sono stimate in euro 50.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.
4.
Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti negativi rispetto alle previsioni di maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
