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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 74 del 31 marzo 2025

INDICE

Art. 1 - Modifica all’ articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2006
Art. 2 - Modifica all’ articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006
Art. 3 - Aumento della tassa automobilistica regionale
Art. 4 - Disposizioni finanziarie
Art. 5 - Norme di prima applicazione
Art. 6 - Entrata in vigore della legge
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) è inserito il seguente:
“1 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’ articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2025 di cui al Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, indicati nell’allegato A redatto secondo la classificazione ATECO 2007 (aggiornato 2022).”.
Art. 2
1. L' articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
1. Per l’anno d’imposta 2025, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 Sito esterno (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 1,70 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.
2. Per l’anno d’imposta 2026, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 Sito esterno, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 1,55 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.
3. A decorrere dall’anno d’imposta 2027, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 Sito esterno, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 1,40 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.”.
Art. 3
Aumento della tassa automobilistica regionale
1. Ai sensi dell’ articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Sito esterno (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) e dell' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo Sito esterno 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 504 del 1992 Sito esterno sono aumentati indistintamente del 10 per cento.
2. L’importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere comunque inferiore a euro 25,00.
3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sulle tariffe vigenti nell'anno 2025 ed hanno effetto sui periodi tributari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Le maggiori entrate derivanti dall’ articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2006, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, sono stimate in euro 100.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.
2. Le maggiori entrate derivanti dall’ articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006 , come modificato dall’articolo 2 della presente legge, sono stimate:
a) in euro 191.000.000,00 per l’anno 2025, con imputazione alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
b) in euro 178.000.000,00 per l’anno 2026, con imputazione alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;
c) in euro 163.000.000,00 a decorrere dall’anno 2027 con imputazione alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2027.
3. Le maggiori entrate derivanti dall’articolo 3, comma 1 della presente legge sono stimate in euro 50.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.
4. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti negativi rispetto alle previsioni di maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
Art. 5
Norme di prima applicazione
1. Ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
Art. 6
Entrata in vigore della legge
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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