LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 25 luglio 2025, n. 9
Art. 1
Modifica all’
articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2006
1.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) è inserito il seguente:
“1 bis.
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’
articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2025 di cui al Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, indicati nell’allegato A redatto secondo la classificazione ATECO 2007 (aggiornato 2022).”.
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2025 di cui al Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, indicati nell’allegato A redatto secondo la classificazione ATECO 2007 (aggiornato 2022).”.
