LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 25 luglio 2025, n. 9
Art. 2
Modifica all’
articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006
1.
L'
articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
1.
Per l’anno d’imposta 2025, in attuazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a)
di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b)
di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c)
di 1,70 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d)
di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.
2.
Per l’anno d’imposta 2026, in attuazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011
, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a)
di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b)
di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c)
di 1,55 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d)
di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.
3.
A decorrere dall’anno d’imposta 2027, in attuazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011
, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a)
di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b)
di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c)
di 1,40 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d)
di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.”.
