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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 25 luglio 2025, n. 9

Art. 3

(sostituito comma 2 da art. 4  L.R. 25 luglio 2025, n. 9)

Aumento della tassa automobilistica regionale
1. Ai sensi dell’ articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Sito esterno (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) e dell' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo Sito esterno 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 504 del 1992 Sito esterno sono aumentati indistintamente del 10 per cento.
2. L’importo della tassa automobilistica corrisposta da recuperare non può essere comunque inferiore a euro 25,00.
3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sulle tariffe vigenti nell'anno 2025 ed hanno effetto sui periodi tributari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.

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