LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 25 luglio 2025, n. 9
Art. 3
(sostituito comma 2 da art. 4 L.R. 25 luglio 2025, n. 9)
Aumento della tassa automobilistica regionale
1.
Ai sensi dell’
articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'
articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
) e dell'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al
Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 504 del 1992
sono aumentati indistintamente del 10 per cento.
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'
articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
) e dell'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al
Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 504 del 1992
sono aumentati indistintamente del 10 per cento.
2.
L’importo della tassa automobilistica corrisposta da recuperare non può essere comunque inferiore a euro 25,00.
3.
Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sulle tariffe vigenti nell'anno 2025 ed hanno effetto sui periodi tributari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.
