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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2025

BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 31 marzo 2025

Art. 13
1.
Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2021, n. 15 (Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della l.r. 27 agosto 1983, n. 34)) dopo le parole  
“impresa individuale”
sono inserite le seguenti:  
“e per operazioni di ricambio generazionale in ambito familiare volte a favorire l’imprenditoria agricola giovanile, secondo le condizioni definite dalla normativa comunitaria”.

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