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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2025

BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 31 marzo 2025

Art. 2
1.
Al comma 1 dell’articolo 35 bis della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), le parole
“della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti,”
sono sostituite dalle seguenti:
 “per finalità di interscambio fra la banca dati regionale e la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) di cui all’ articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 ,”.
2.
I commi da 2 a 6 dell’ articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004 sono abrogati.
3. Al fine di evitare la duplicazione di oneri informativi, con decorrenza dall’entrata in vigore della normativa nazionale di cui all’ articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 Sito esterno (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) che prevede l’obbligo di esposizione del  “codice identificativo nazionale” (CIN) all’esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura e l’indicazione dello stesso codice in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato nonché specifiche sanzioni in caso di violazione di tali adempimenti, si intende cessato l’obbligo di indicazione del  "codice identificativo di riferimento" (CIR), in scritti, stampati o siti web per attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle attività ricettive, di cui al previgente comma 2 dell’articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004.

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