LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 2
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2025
Testo coordinato con le modifiche apportate da : L.R. 29 dicembre 2025, n. 11
Art. 3
Modifiche all’
articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2016
1.
Il
comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della
legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’Albo regionale delle Associazioni “Pro-Loco” )) è sostituito dal seguente:
“1.
Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale, di cui all’
articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
), che prevedono nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.”.
(Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
), che prevedono nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.”.
