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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2025

Testo coordinato con le modifiche apportate da : L.R. 29 dicembre 2025, n. 11

Art. 3
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’Albo regionale delle Associazioni “Pro-Loco” )) è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale, di cui all’ articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), che prevedono nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.”.