LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 2
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2025
BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 31 marzo 2025
Art. 5
Modifica all’
articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017
1.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) è inserito il seguente:
“2 bis.
Possono accedere ai contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), anche i soggetti privati, dotati di personalità giuridica, che in coerenza con le finalità della presente legge e senza scopo di lucro provvedono alla costruzione, gestione o manutenzione di impianti sportivi o di loro spazi su aree di proprietà pubblica. Tali contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.