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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2025

BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 31 marzo 2025

Art. 5
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) è inserito il seguente:
“2 bis. Possono accedere ai contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), anche i soggetti privati, dotati di personalità giuridica, che in coerenza con le finalità della presente legge e senza scopo di lucro provvedono alla costruzione, gestione o manutenzione di impianti sportivi o di loro spazi su aree di proprietà pubblica. Tali contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.

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