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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2025

Testo coordinato con le modifiche apportate da : L.R. 29 dicembre 2025, n. 11

Art. 6
Modifiche alla disciplina sul mutamento di destinazione d’uso di cui all’ articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013
1. All’ articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) sono apportate le seguenti modifiche: 
a)
il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: 
“Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, i Comuni individuano, con apposito atto ricognitivo del Consiglio comunale, la disciplina degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativa al mutamento di destinazione d’uso che continua a trovare applicazione in quanto conforme alle disposizioni del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 .” ;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. I Comuni stabiliscono la disciplina dei cambi d’uso nel piano urbanistico generale (PUG) ovvero, nelle more dell’approvazione dello stesso, attraverso una variante specifica allo strumento urbanistico vigente, adottata e approvata con il procedimento semplificato disciplinato dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4, della legge regionale 23 aprile 2019, n. 3 (Disciplina per l’avvio e l’esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità)).”.