LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA
LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’
ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
), PER IL RECEPIMENTO DEL
DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)
, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
), PER IL RECEPIMENTO DEL
DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025
Art. 1
Modifiche all’
articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013
1.
Al
comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c bis) le parole
"o di logge rientranti all'interno dell'edificio"
sono sostituite dalle seguenti:
", di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche"
;
b)
dopo la lettera c bis) è inserita la seguente:
"c ter)
le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;”.
