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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’ ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno), PER IL RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69 Sito esterno (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025

Art. 11
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
“doppio dell'aumento del valore dell'immobile”
sono sostituite dalle seguenti:
“triplo dell'aumento del valore dell'immobile”
;
b)
le parole
“ai sensi dell'articolo 21, comma 2”
sono sostituite dalle seguenti:
“ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis”.