LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA
LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’
ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
), PER IL RECEPIMENTO DEL
DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)
, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
), PER IL RECEPIMENTO DEL
DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025
Art. 15
Modifiche all’
articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Al
comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
“in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA”
sono sostituite dalle seguenti:
“in totale difformità da esso, ovvero in assenza della SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’
articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013”.
2.
Il
comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:
“2.
Qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione delle opere, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, può:
a)
richiedere il rilascio del permesso in sanatoria, per gli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire;
b)
presentare una SCIA in sanatoria, per gli interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dalla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire di cui all’articolo 13, comma 2 e per interventi in assenza, difformità o variazione essenziale dalla SCIA.”.
3.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, è inserito il seguente:
“2.1. L'epoca di realizzazione dell'intervento di cui ai commi 1 e 2 è provata mediante la documentazione di cui all'
articolo 10 bis, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel precedente periodo, il tecnico incaricato attesta nella modulistica regionale l’epoca di realizzazione, con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità, con riferimento alle caratteristiche costruttive delle opere realizzate e anche tenendo conto delle informazioni fornite dalla proprietà, senza la necessità di produrre ulteriore documentazione probatoria.”.
4.
Nel
comma 2 bis dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
“Al fine di assicurare l’agibilità dell'immobile, il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari”
sono sostituite dalle seguenti:
“Il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per conformare le opere alla normativa urbanistica ed edilizia, tra cui la rimozione di quelle che non possono essere sanate e”.
5.
Dopo il
comma 2 bis dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, sono inseriti i seguenti:
“2 ter.
Nei casi in cui la sanatoria di cui al presente articolo sia subordinata a SCIA, trova applicazione quanto previsto dall’
articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013.
2 quater.
Nei casi in cui la sanatoria di cui al presente articolo sia subordinata al rilascio del permesso di costruire, trova applicazione il procedimento per il rilascio del permesso di costruire disciplinato dall’
articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013, fermo restando che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia sulla richiesta con provvedimento motivato:
a)
nelle ipotesi disciplinate dal comma 1 entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata;
b)
nelle ipotesi disciplinate dal comma 2 entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Trova applicazione quanto previsto dai
commi 14 e 15 dell’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013 in tema di silenzio assenso.
2 quinquies.
I termini di cui al comma 2 quater sono interrotti per una sola volta qualora nel corso dell’istruttoria l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo circostanziato, e ricomincia a decorrere dalla completa ricezione degli elementi istruttori richiesti.”.
6.
Al
comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
alla lettera c), le parole
“valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2”
sono sostituite dalle seguenti:
“valutato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis. Qualora accerti che le opere in difformità non abbiano comportato un aumento del valore dell’immobile, omette tale valutazione e dispone l’applicazione della sanzione nel minimo edittale come sopra definito”.
7.
Dopo il
comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, sono inseriti i seguenti:
“3 bis.
Nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda:
a)
l’ammontare delle oblazioni definite nelle lettere a) e b) del comma 3 è ridotto del venti per cento;
b)
l’ammontare dell’oblazione definita nella lettera c) è stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, in una somma da 516 euro a 5.164 euro.
3 ter.
Gli effetti di sanatoria dei titoli previsti dal presente articolo si producono solo con l’integrale corresponsione della oblazione di cui ai commi 3 e 3 bis.”.
8.
Al
comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
“con riferimento alle norme tecniche vigenti”
sono sostituite dalle seguenti:
“con riferimento ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente”.
9.
Il
comma 4 bis dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:
“4 bis.
Per le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, la sanatoria è subordinata all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento secondo quanto disposto dall’articolo 17 ter. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 17 ter, comma 4.”.
10.
Dopo il
comma 4 bis dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, è inserito il seguente:
