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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’ ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno), PER IL RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69 Sito esterno (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025

Art. 16
1. Al comma 1 dell’articolo 17 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
“e fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito”
sono sostituite dalle seguenti:
“e fatti salvi i diritti dei terzi”
;
b)
le parole
“sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 17, comma 3, della presente legge.”
sono sostituite dalle seguenti:
“oblazioni previste dall'articolo 17, commi 3 e 3 bis della presente legge.”
;
c)
sono aggiunte in fine le seguenti parole:
“, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 17 ter e 17 quater. L'amministrazione competente può adottare i provvedimenti di cui all' articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere.”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 17 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è aggiunto il seguente:
“1 ter. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all' articolo 10 bis, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta, mediante la modulistica regionale, che la variante è stata realizzata nel corso dei lavori esecutivi del titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 Sito esterno, con riferimento alle caratteristiche costruttive delle opere realizzate e anche tenendo conto delle informazioni fornite dalla proprietà, senza la necessità di produrre ulteriore documentazione probatoria.”.