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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’ ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno), PER IL RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69 Sito esterno (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025

Art. 17
1. Dopo l’ articolo 17 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono inseriti i seguenti:
“Art. 17 ter
Regolarizzazione paesaggistica delle opere
1. Sulle richieste di permesso di costruire e sulle SCIA in sanatoria ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 17 bis, relative ad interventi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, lo Sportello unico per l'edilizia acquisisce la compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.
2. Lo Sportello unico richiede il parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento al competente ufficio comunale preposto al rilascio dei provvedimenti in materia paesaggistica, che si pronuncia entro centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se ciascun parere non è reso entro i termini di cui al primo periodo, si intende formato sullo stesso il silenzio-assenso. Per acquisire i pareri lo Sportello unico indice una conferenza di servizi semplificata, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento e gli effetti comunque prodotti dal silenzio di cui al primo e secondo periodo. Entro lo stesso termine di svolgimento della conferenza lo Sportello unico acquisisce altresì il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio nei casi previsti dall' articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013. Trova applicazione quanto stabilito dall’ articolo 6, comma 2 ter della stessa legge regionale n. 15 del 2013.
3. Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica si applica, per l’abuso paesaggistico, una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all' articolo 167, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno.
4. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di compatibilità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo espresso con le modalità previste nel comma 1. In tali ipotesi, l’accertamento di compatibilità non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.
5. Fuori dai casi disciplinati dal presente articolo continua a trovare applicazione quanto previsto dall’ articolo 70, comma 5, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio).
Art. 17 quater
Regolarizzazione sismica delle opere
1. Per gli immobili ubicati nelle zone classificate sismiche all’epoca di realizzazione delle opere, il tecnico abilitato attesta che gli interventi aventi rilevanza strutturale rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del d.p.r. 380/2001 Sito esterno, con riguardo alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L’attestazione è corredata dalla documentazione tecnica richiesta:
a) per il rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria, in caso di difformità che costituiscono interventi rilevanti di cui all’ articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001 Sito esterno;
b) per il deposito in sanatoria dei progetti relativi alle strutture, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza di cui all’ articolo 94 bis, comma 1, lettera b) del d.p.r. 380/2001 Sito esterno;
c) per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità di cui all’ articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 Sito esterno e per le varianti non sostanziali così come definite dalla normativa regionale vigente, in caso di difformità che abbiano tali caratteristiche.
2. In tutti i casi di opere aventi rilevanza strutturale realizzate in data antecedente alla classificazione sismica del Comune, il tecnico abilitato assevera la conformità delle stesse alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della realizzazione delle opere e deposita la documentazione necessaria. I contenuti di tale documentazione tecnica e le modalità di controllo della stessa sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo approvato ai sensi dell’ articolo 4, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).
3. Ove contestualmente alla sanatoria sismica sia prevista la realizzazione di nuovi interventi aventi rilevanza strutturale, è presentata un’unica documentazione strutturale relativa sia alle opere da sanare ai sensi degli articoli 17 o 17 bis, sia alle opere di progetto, al fine di una valutazione cumulativa degli effetti delle medesime opere sulla struttura e sulla risposta della stessa all’azione sismica.
4. Nei casi in cui non sia possibile dimostrare che le opere strutturali siano state attuate in conformità alla normativa tecnica vigente all’epoca di realizzazione, ai sensi dell’ articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008 il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria, con le modalità previste nel comma 2 bis dell’articolo 17 e nel comma 1 bis dell’articolo 17 bis.
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per la regolarizzazione strutturale di opere oggetto di sanzioni pecuniarie alternative al ripristino ai sensi della presente legge.”.