LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA
LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’
ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
), PER IL RECEPIMENTO DEL
DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)
, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
), PER IL RECEPIMENTO DEL
DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025
Art. 2
Modifiche all’
articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013
1.
Alla fine del
comma 3 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole:
“, a condizione che la documentazione presentata ai fini del rilascio o della presentazione del medesimo titolo abbia incluso copia dei titoli abilitativi pregressi o ne siano stati indicati gli estremi, anche attraverso l’utilizzo della modulistica regionale unificata.”.
2.
Al
comma 4 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013 le parole:
“sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”
sono sostituite dalle seguenti:
“non sia disponibile copia del titolo abilitativo e, tuttavia, sussista un principio di prova dell’avvenuto rilascio dello stesso, anche quando non se ne conoscono gli estremi”.
3.
Dopo il
comma 7 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente:
“7 bis.
Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’
articolo 1117 del Codice civile
. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.”.
. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.”.
