Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’ ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno), PER IL RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69 Sito esterno (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025

Art. 2
1.
Alla fine del comma 3 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole:
“, a condizione che la documentazione presentata ai fini del rilascio o della presentazione del medesimo titolo abbia incluso copia dei titoli abilitativi pregressi o ne siano stati indicati gli estremi, anche attraverso l’utilizzo della modulistica regionale unificata.”.
2.
Al comma 4 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013 le parole:
“sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”
sono sostituite dalle seguenti:
“non sia disponibile copia del titolo abilitativo e, tuttavia, sussista un principio di prova dell’avvenuto rilascio dello stesso, anche quando non se ne conoscono gli estremi”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente:
“7 bis. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’ articolo 1117 del Codice civile Sito esterno. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.”.

Espandi Indice