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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’ ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno), PER IL RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69 Sito esterno (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025

Art. 3
1. Alla fine del comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole:
“Nei trenta giorni successivi alla ricezione della documentazione di variazione progettuale, lo Sportello unico verifica la rispondenza del progetto come conformato alla disciplina dell’attività edilizia, in coerenza con la richiesta di modifica. Ove permangano contrasti con la disciplina dell’attività edilizia, lo Sportello unico assume i provvedimenti di cui al comma 7. Trascorsi trenta giorni dall’invio allo Sportello unico della documentazione integrativa senza che siano stati assunti i provvedimenti di cui al periodo precedente, i lavori possono riprendere in conformità al progetto come modificato.”.