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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’ ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno), PER IL RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69 Sito esterno (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025

Art. 4
1.
Alla fine del comma 14 dell’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole:
“L’attestazione telematica ha altresì i contenuti del provvedimento tacitamente rilasciato. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).”.

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