LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA
LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’
ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
), PER IL RECEPIMENTO DEL
DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)
, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
), PER IL RECEPIMENTO DEL
DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025
Art. 6
Modifiche all’
articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013
1.
Al
comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
le parole
“ai sensi del comma 2.”
sono sostituite dalle seguenti:
“ai sensi del presente articolo, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie. Il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere anche nel caso in cui comporta l’esecuzione di opere costituenti attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 7, comma 1.”.
2.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:
“1 bis.
Il mutamento di destinazione d’uso di una singola unità immobiliare e di un intero immobile tra le categorie funzionali di cui al comma 3 e all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle norme di settore, statali e regionali, incidenti sulla disciplina dell’attività che si intende insediare nonché delle condizioni specifiche fissate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dei commi 2 e 2 bis.”.
3.
Al
comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Per specifiche condizioni si intendono criteri oggettivi stabiliti nelle norme tecniche di attuazione, supportati da adeguata motivazione presente nel documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) o in altri elaborati dello strumento di pianificazione.”.
4.
Dopo il
comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:
“5 bis.
Nel rispetto delle specifiche condizioni fissate dagli strumenti urbanistici e dalla normativa di settore, il mutamento di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, in deroga a quanto previsto dal comma 5, non è assoggettato all’obbligo di reperimento o monetizzazione di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi pubblici e pertinenziali previsto dalla
legge regionale n. 24 del 2017 come attuata dalla pianificazione urbanistica comunale. Rimane fermo il pagamento del contributo di costruzione secondo i principi della normativa vigente.”.
5.
Alla fine del
comma 6 bis dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole:
“Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a SCIA, fermo restando il regime di ulteriore semplificazione previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera p), e comma 5, lettera d).”.
