Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’ ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno), PER IL RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69 Sito esterno (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025

Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole
“in atto nell'immobile”
sono inserite le seguenti:
“o in una singola unità immobiliare”
;
b)
le parole
“ai sensi del comma 2.”
sono sostituite dalle seguenti:
“ai sensi del presente articolo, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie. Il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere anche nel caso in cui comporta l’esecuzione di opere costituenti attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 7, comma 1.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:
“1 bis. Il mutamento di destinazione d’uso di una singola unità immobiliare e di un intero immobile tra le categorie funzionali di cui al comma 3 e all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle norme di settore, statali e regionali, incidenti sulla disciplina dell’attività che si intende insediare nonché delle condizioni specifiche fissate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dei commi 2 e 2 bis.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole
“degli immobili”
sono inserite le seguenti:
“o delle singole unità immobiliari, ivi comprese quelle poste al primo piano fuori terra o seminterrate, e fissare specifiche condizioni cui le stesse sono subordinate”
;
b)
dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Per specifiche condizioni si intendono criteri oggettivi stabiliti nelle norme tecniche di attuazione, supportati da adeguata motivazione presente nel documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) o in altri elaborati dello strumento di pianificazione.”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:
“5 bis. Nel rispetto delle specifiche condizioni fissate dagli strumenti urbanistici e dalla normativa di settore, il mutamento di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, in deroga a quanto previsto dal comma 5, non è assoggettato all’obbligo di reperimento o monetizzazione di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi pubblici e pertinenziali previsto dalla legge regionale n. 24 del 2017 come attuata dalla pianificazione urbanistica comunale. Rimane fermo il pagamento del contributo di costruzione secondo i principi della normativa vigente.”.
5.
Alla fine del comma 6 bis dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole:
“Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a SCIA, fermo restando il regime di ulteriore semplificazione previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera p), e comma 5, lettera d).”.

Espandi Indice