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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025 , n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL’ ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno), PER IL RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69 Sito esterno (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 25 luglio 2025

Art. 8
1.
Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunte le seguenti parole:
“, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2004 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dalle amministrazioni pubbliche individuate dall’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) trova applicazione la disciplina di cui al Capo II del Titolo I della presente legge, con esonero dal pagamento dei diritti di segreteria, delle oblazioni e delle sanzioni pecuniarie.”.