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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 198 del 25 luglio 2025

Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
1.
Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19(Disposizioni in materia tributaria) le parole:
“A decorrere dall’anno di imposta 2027”
sono sostituite dalle seguenti:  
“Per l’anno di imposta 2027”.
Art. 4
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 1(Disposizioni in materia tributaria) è sostituito dal seguente:
“2. L’importo della tassa automobilistica corrisposta da recuperare non può essere comunque inferiore a euro 25,00.”.
Art. 5
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13(Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali), è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nei confronti dei soggetti, intestatari o utilizzatori di un veicolo alla data della dichiarazione dello stato emergenziale, in possesso dei requisiti indicati al comma 1, che non abbiano corrisposto la tassa automobilistica dovuta per l’anno di imposta 2023, non saranno attivate le procedure di recupero della tassa non versata.”.
Art. 6
1.
Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, dopo le parole
“dall’attuazione degli articoli 3,”
, sono aggiunte le seguenti:  
“comma 1,”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, è inserito il seguente:
“2 bis. Alla minore entrata derivante dall’attuazione dell’articolo 3, comma 1 bis, di euro 500.000,00, per l’esercizio finanziario 2025, la Regione fa fronte con pari riduzione dei fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.”.
3.
Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, le parole
“dei commi 1 e 2”
sono sostituite dalle seguenti:
“dei commi 1, 2 e 2 bis”.
Art. 7
1.
Alla fine del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)), dopo le parole  
“rivolte alla fascia di età 0-6 anni”
sono aggiunte le seguenti:  
“, quali quelle individuate agli articoli 2 Sito esternoe 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Sito esterno(Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 Sito esterno), con particolare riferimento ai Poli per l’infanzia”.

Note del Redattore:

La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.

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