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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 198 del 25 luglio 2025

Capo III
Ambiente
Art. 8
1.
Al comma 3 bis dell’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37(Disposizioni regionali in materia di espropri), dopo le parole  
“non trova applicazione”
sono inserite le seguenti:
“per le opere finalizzate alla difesa dal rischio idraulico e idrogeologico a tutela della pubblica incolumità, nonché”.
Art. 9
1. Dopo l’ articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002è inserito il seguente:
“Art. 16-ter
Costituzione di servitù di allagamento
1. Nell’ambito delle misure e degli interventi volti a ridurre il rischio alluvionale e a mitigare le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, gli enti preposti all’attuazione degli interventi per la sicurezza idraulica possono costituire servitù di allagamento a favore del demanio idrico, su aree individuate negli strumenti di pianificazione di bacino e destinate alla laminazione delle piene e alla tracimazione controllata. Gli atti costitutivi delle servitù sono trascritti nei pubblici registri immobiliari a cura dell’ente procedente.
2. Ai fini della definizione delle aree sottoposte alla servitù di allagamento di cui al comma 1 e di quelle interessate dalle eventuali opere pubbliche di difesa del suolo connesse, trova applicazione il procedimento di cui all’articolo 16. Il provvedimento conclusivo del procedimento comporta, oltre all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti alla realizzazione delle misure e degli interventi di riservarsi di dichiarare la pubblica utilità con successivo provvedimento.
3. Ferma restando la corresponsione al proprietario dell’indennità di cui all’ articolo 39 del d.p.r. 327/2001 Sito esterno, per i procedimenti disciplinati dal presente articolo non trova applicazione il divieto di reiterazione più di una volta del vincolo espropriativo decaduto di cui all’articolo 13, comma 3.
4. Ai proprietari delle aree assoggettate a servitù d’allagamento è corrisposta un’indennità, correlata al deprezzamento del fondo in ragione della costituzione della servitù e della ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, secondo i principi indennitari stabiliti dall’ articolo 44 del d.p.r. 327/2001 Sito esterno, determinata in misura non inferiore a un terzo e non superiore a due terzi dell’indennità spettante per l’espropriazione del diritto di proprietà della medesima area. Ai medesimi proprietari o ai soggetti in possesso di idoneo titolo di conduzione del fondo sono corrisposti indennizzi per i danni a terreni, colture, strutture, infrastrutture e scorte che derivino dagli allagamenti.
5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri di calcolo di indennità e indennizzi di cui al comma 4, tenendo conto anche dell’aumento di frequenza di allagamento, così come determinato nel progetto dell’opera idraulica. Il provvedimento della Giunta regionale prevede un aumento fino al 20 per cento dell’indennità dovuta in caso di costituzione volontaria della servitù di allagamento e nell’ipotesi di accordo bonario sulla misura degli indennizzi spettanti ai sensi del comma 4, secondo periodo. L’indennità complessiva per la costituzione della servitù non può comunque superare il 70 per cento dell’indennità prevista per l’espropriazione del diritto di proprietà.”.
Art. 10
1.
Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24(Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), la parola  
“premesso”
è sostituita dalla seguente:  
“permesso”.
Art. 11
Proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale
1. Il Piano triennale di attuazione 2022-2024 del Piano energetico regionale, approvato ai sensi dell' articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26(Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.
2. I procedimenti avviati sulla base del Piano triennale di attuazione, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel Piano stesso.
Art. 12
1.
Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) la parola
 “annuale”
è sostituita dalle seguenti:  
“almeno quinquennale”.
Art. 13
1. L’ articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Consulta tecnico-scientifica
1. È istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo dell’Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 6.
2. La Consulta è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia, che la presiede;
b) due esperti designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna;
c) due esperti designati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia;
d) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Patrimonio Culturale;
e) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Aree protette.
3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.
4. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno un ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l’anno.
5. La Consulta, nominata con delibera di Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile.”.
Art. 14
1. Il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30(Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6) è sostituito dal seguente:
“6. La Giunta regionale, in conformità agli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dall’Assemblea legislativa, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo. La struttura regionale competente in materia provvede all'approvazione dei piani economici e dei programmi economico-colturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.”.
Art. 15
1.
La lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23(Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è abrogata.
Art. 16
Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991
1. L’autorizzazione convenzionata alle attività estrattive di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17(Disciplina delle attività estrattive) può essere prorogata fino al 31 dicembre 2026, se richiesta almeno trenta giorni prima della sua scadenza e comunque entro il 31 dicembre 2025.
2. La durata delle proroghe già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione è estesa al 31 dicembre 2026.
3. Restano comunque escluse dalla possibilità di proroga le autorizzazioni alle attività estrattive la cui destinazione finale è strettamente connessa alla realizzazione di un’opera per la messa in sicurezza idraulica del territorio. In caso di proroga già perfezionata ai sensi di legge è sempre possibile la cessazione anticipata dell’attività estrattiva senza indennizzo nel caso di previsione di realizzazione di nuove opere idrauliche.

Note del Redattore:

La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.

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