LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
(1)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 198 del 25 luglio 2025
Capo IV
Formazione
Art. 17
Modifica dell’
articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2018
1.
Alla fine del
comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12(Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), dopo le parole
“per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2”
sono aggiunte le seguenti:
“nonché per i processi di aggregazione dei Centri di formazione accreditati di cui al comma 1”.
Art. 18
Modifica dell’
articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003
1.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12(Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è inserito il seguente:
“1 bis.
Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a:
a)
valorizzare la formazione espletata in contesti di lavoro, anche in percorsi formativi brevi (microcredenziali), con particolare attenzione a quella rivolta all’acquisizione di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale nei settori chiave della crescita intelligente e sostenibile;
b)
garantire in esito a tutti i percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite attraverso strumenti (incluse microcredenziali) che evidenzino gli elementi minimi informativi, di referenziazione e classificazione previsti dal quadro normativo vigente che ne consentano la lettura e comparabilità rispetto ai titoli rilasciati nell’ambito sia del proprio sistema di qualificazione che di quello nazionale ed europeo.”.
Art. 19
Modifiche all’
articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003
1.
Il
comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003è sostituito dal seguente:
“1.
La programmazione regionale risponde alle esigenze di innovazione ed ai fabbisogni di professionalità e di competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione ai settori in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze.”.
2.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003sono inseriti i seguenti:
“1 bis.
La ricognizione e le analisi delle esigenze di innovazione e dei fabbisogni di professionalità e di competenze è svolta coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze.
1 ter.
Al fine di qualificare l’offerta formativa, allineandola alle richieste e tendenze del mercato del lavoro, e per garantire che le persone possano acquisire le competenze necessarie per l’inserimento lavorativo e la permanenza qualificata nei contesti di lavoro, la Regione è orientata all'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per l'analisi del mercato del lavoro anche attraverso l’elaborazione di stime dei risultati socio-occupazionali attesi in esito alle attività formative.
1 quater.
La Regione sostiene e valorizza il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati – autonomie scolastiche, università, enti e laboratori di ricerca e imprese – nei partenariati di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività formative.
1 quinquies.
In attuazione dei principi di parità di accesso e fruizione, di integrazione e di inclusione sociale, sono garantite alle persone maggiormente vulnerabili misure di personalizzazione finalizzate ad accompagnarle nell’acquisizione delle competenze per l’inclusione attraverso il lavoro.”.
Note del Redattore:
La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.


