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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 198 del 25 luglio 2025

Capo VII
Pari opportunità
Art. 29
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6(Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
“j) discriminazione di genere: ogni distinzione, esclusione o limitazione, diretta o indiretta, basata sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale o su caratteristiche sessuali, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti e delle libertà fondamentali in qualsiasi ambito della vita, compreso l’accesso al lavoro, alla formazione, alla retribuzione equa e alla progressione di carriera. La presente definizione è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e successive modifiche, dalla direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di parità di trattamento e tutela contro le discriminazioni multiple;”.
Art. 30
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2014è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Regione Emilia-Romagna riconosce le mutilazioni genitali femminili come forma di violenza di genere, in coerenza con quanto previsto dalla legislazione europea sulla lotta di contrasto alla violenza contro le donne e la violenza domestica e la Convenzione di Istanbul, recepita con la legge n. 77 del 2013 Sito esterno, e adegua progressivamente gli interventi di prevenzione, monitoraggio e formazione previsti dal presente articolo al nuovo quadro normativo europeo, rafforzando la cooperazione istituzionale e la raccolta dati a fini di contrasto e protezione.”.
Art. 31
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2014è inserito il seguente:
“1 bis. In coerenza con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione promuove l’adozione di strumenti per la trasparenza retributiva, tra cui il diritto all’informazione individuale sui livelli retributivi medi, la redazione di report sulla parità salariale, e l’individuazione di misure correttive in presenza di divari retributivi ingiustificati.”.
Art. 32
1.
Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale n. 6 del 2014, le parole
“prevenire e contrastare la violenza sulle donne,”
sono sostituite dalle seguenti:
“prevenire e contrastare la violenza contro le donne (come definita dalla Convenzione di Istanbul),”.

Note del Redattore:

La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.

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