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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 198 del 25 luglio 2025

Capo VIII
Disposizioni varie e finali
Art. 33
1.
Il comma 5 dell’articolo 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3(Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.
Art. 34
Contributi per risolvere criticità ambientali derivanti da eventi calamitosi
1. Al fine di risolvere criticità di natura ambientale o territoriale determinatesi nei territori dei Comuni di Ravenna, Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano e Lugo, a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2023, non riconducibili all’ambito di applicazione delle ordinanze regionali emanate in costanza di emergenza, la Regione è autorizzata a concedere contributi speciali a favore di detti Comuni o loro Unioni.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, per l’acquisizione di servizi volti a completare il ripristino dello stato dei luoghi precedente agli eventi sopra citati, a vantaggio dei territori interessati, delle loro comunità e dei soggetti che vi operano. La Giunta regionale definisce con propri atti criteri e condizioni per l’assegnazione delle risorse agli enti beneficiari.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2025 la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 31 marzo 2025, n. 4(Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027) nell’ambito della Missione 20 - Fondi ed accantonamenti, Programma 1 – Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
Art. 35
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 11 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14(Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico) sono integrate, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2025.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2025, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 4 del 2025nell’ambito della Missione 20 - Fondi ed accantonamenti, Programma 1 – Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
Art. 36
Disposizioni per la Zona Logistica Semplificata (ZLS)
1. Il rilascio dell’autorizzazione unica prevista all’ articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente Sito esternodel Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 (Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell' articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Sito esterno) per la Zona Logistica Semplificata, istituita ai sensi dell’ articolo 1, comma 65 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Sito esterno(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ferme restando le riduzioni dei termini procedimentali previsti dalla legislazione vigente, compete:
a) in tutti i casi in cui l’autorizzazione afferisce ad un procedimento per il quale è già previsto il rilascio di un provvedimento unico, all’Ente competente in via ordinaria;
b) nei casi non ricompresi nella lettera a), alla Regione che la esercita attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) secondo il modello procedimentale già previsto all’ articolo 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13(Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Comuni) per le autorizzazioni ambientali.
Art. 37
1.
Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3(Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah), dopo le parole:
“dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI),”
sono inserite le seguenti:
“dall’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC),”.
Art. 38
1.
Al comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1(Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna), dopo le parole  
“la Giunta regionale, previa comunicazione”
è inserita la seguente:
“scritta”.
Art. 39
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Note del Redattore:

La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.

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