LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 29 dicembre 2025, n. 11
Art. 29
Modifica dell’
articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2014
1.
Al
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6(Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
“j)
discriminazione di genere: ogni distinzione, esclusione o limitazione, diretta o indiretta, basata sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale o su caratteristiche sessuali, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti e delle libertà fondamentali in qualsiasi ambito della vita, compreso l’accesso al lavoro, alla formazione, alla retribuzione equa e alla progressione di carriera. La presente definizione è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e successive modifiche, dalla direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di parità di trattamento e tutela contro le discriminazioni multiple;”.
Note del Redattore:
La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.


