LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
(1)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 198 del 25 luglio 2025
Art. 6
Modifiche all’
articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023
1.
Al
comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, dopo le parole
“dall’attuazione degli articoli 3,”
, sono aggiunte le seguenti:
“comma 1,”.
2.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, è inserito il seguente:
“2 bis.
Alla minore entrata derivante dall’attuazione dell’articolo 3, comma 1 bis, di euro 500.000,00, per l’esercizio finanziario 2025, la Regione fa fronte con pari riduzione dei fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.”.
3.
Al
comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, le parole
“dei commi 1 e 2”
sono sostituite dalle seguenti:
“dei commi 1, 2 e 2 bis”.
Note del Redattore:
La presente legge è stata pubblicata una prima volta il 25 luglio 2025 (BUR n. 198 del 25 luglio 2025) e successivamente ripubblicata il 1 agosto 2025 (BUR n. 208 del 1 agosto 2025) per la correzione di un mero errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice della legge.


