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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2026

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2026, n. 9

Art. 10
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le somme introitate dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) sino alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell’ articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), presenti nel patrimonio netto del bilancio di esercizio 2024 del predetto Ente e nella relativa relazione di accompagnamento, sono destinate dalla stessa Arpae alla medesima finalità di cui al vigente articolo 318 quater, comma 2, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo.”.