LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025 , n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2026
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2026, n. 9
Art. 10
Modifica dell’
articolo 23 della legge regionale n. 44 del 1995
1.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente:
“2 bis.
Le somme introitate dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) sino alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell’
articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), presenti nel patrimonio netto del bilancio di esercizio 2024 del predetto Ente e nella relativa relazione di accompagnamento, sono destinate dalla stessa Arpae alla medesima finalità di cui al vigente articolo 318 quater, comma 2, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo.”.
(Norme in materia ambientale), presenti nel patrimonio netto del bilancio di esercizio 2024 del predetto Ente e nella relativa relazione di accompagnamento, sono destinate dalla stessa Arpae alla medesima finalità di cui al vigente articolo 318 quater, comma 2, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo.”.
