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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2026

BOLLETTINO UFFICIALE n. 325 del 29 dicembre 2025

Art. 12
1. Dopo il comma 11 dell’articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente:
“11 bis. La Regione definisce indirizzi in relazione alle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene in applicazione dell’ articolo 272 bis deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), con deliberazione della Giunta regionale.”.