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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2026

BOLLETTINO UFFICIALE n. 325 del 29 dicembre 2025

Art. 14
1.
L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici) è sostituito dal seguente: 
“La Regione prevede la concessione di appositi contributi agli Enti locali, agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e ai Consorzi di Bonifica, per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all'attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale in coerenza con le finalità di cui al comma 1.”.