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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2026

BOLLETTINO UFFICIALE n. 325 del 29 dicembre 2025

Art. 2
1.
La rubrica dell’ articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituita dalla seguente:
“Interventi pubblici a sostegno degli investimenti”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2014 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La Regione può concedere, altresì, contributi agli enti locali e ad altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi per accrescere l’attrazione e la competitività del sistema economico dell’Emilia-Romagna in attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 della presente legge.
1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, la Regione promuove accordi con gli enti locali ed altri enti pubblici interessati, a seguito di apposito Bando per accordi di investimento e servizi approvato dalla Giunta regionale. Esso contiene l’indicazione dei criteri di selezione e delle risorse disponibili.
1 quater. L’accordo di cui al comma 1 ter prevede:
a) la definizione delle azioni da attuare per la qualificazione del territorio di riferimento in termini di incremento dell’attrattività per le persone e le imprese;
b) la individuazione puntuale degli interventi da realizzare da parte degli enti locali ed eventuali altri enti pubblici interessati e della relativa copertura finanziaria;
c) la definizione delle misure volte a garantire la sostenibilità ambientale e sociale determinata dagli investimenti e dagli interventi da realizzare da parte degli enti che sottoscrivono l’accordo;
d) il collegamento del quadro complessivo degli interventi, misure edinvestimenti di parte pubblica con gli investimenti privati che insistono o che saranno realizzati sul territorio di riferimento.”.