LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025 , n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2026
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2026, n. 9
Art. 25
Modifica dell’
articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2013
1.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona), è aggiunto il seguente:
“2 bis.
Al fine di rafforzare il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari attraverso l’individuazione della forma unica di gestione, fuori dai casi di cui al comma 2, gli enti locali che in ambito distrettuale abbiano individuato forme pubbliche di gestione alternative ai sensi del comma 1 possono, sulla base di motivate ragioni di opportunità e convenienza, chiederne la trasformazione in ASP, nel rispetto delle procedure e secondo le modalità di cui alla
legge regionale n. 2 del 2003.”.
