LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025 , n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2026
BOLLETTINO UFFICIALE n. 325 del 29 dicembre 2025
Art. 29
Abrogazione dell’
articolo 22 della legge regionale n. 9 del 2025
1.
L'
articolo 22 della legge regionale 25 luglio 2025, n. 9 (Abrogazioni e modifiche di leggi o disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo) è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente il comma 1 dell'
articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 nel testo precedente la sua modifica da parte dell' articolo 22 della legge regionale n. 9 del 2025 : "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera f), la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo individuato nei progetti d'impiego, un'adeguata valutazione dei relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che indeterminato.".
