LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025 , n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2026
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2026, n. 9
Art. 9
Modifiche all’
articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Al
comma 1 ter dell’articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
“si abbia la prova che la certificazione di conformità edilizia e di agibilità rilasciata o presentata nelle forme previste dalla legge sia avvenuta a seguito di sopralluogo volto all’accertamento e verifica delle opere realizzate da parte di funzionari incaricati”
sono sostituite dalle seguenti:
“non siano state considerate rilevanti dai funzionari incaricati dell’accertamento e della verifica delle opere realizzate, all’esito del sopralluogo finalizzato al rilascio dell’agibilità,”.
2.
Al
comma 1 quinquies dell’articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
“, relative ad interventi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa,”
sono soppresse.
