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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025 , n. 3

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 25 luglio 2025, n. 9

Art. 7
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2021, dall’ articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall’ articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 6.000.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026 e di euro 11.750.000,00 per l’esercizio 2027.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Note del Redattore:

Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla L.R. 25 luglio 2025, n. 9