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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 aprile 2026 , n. 2

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI DELL’AGRICOLTURA, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2019, N. 2 (NORME PER LO SVILUPPO, L’ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18), ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N. 18 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024)) E ALTRE DISPOSIZIONI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 20 aprile 2026

INDICE

Art. 1 - Finalità
Espandere area cap1 Capo I - Interventi a sostegno dei settori produttivi dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura
Espandere area cap2 Capo II - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2019 e interventi per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura
Espandere area cap3 Capo III - Interventi a sostegno degli istituti agrari
Espandere area cap4 Capo IV Proroga del Piano faunistico-venatorio regionale
Espandere area cap5 Capo V - Disposizioni finali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge, la Regione intende rinnovare le linee di intervento a sostegno dei settori produttivi dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, apportare modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) e introdurre alcuni adeguamenti normativi all’ articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) per quanto riguarda gli interventi di potenziamento degli istituti agrari e altre disposizioni.
Capo I
Interventi a sostegno dei settori produttivi dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura
Art. 2
Interventi a sostegno delle produzioni vegetali
1. La Regione, al fine di fronteggiare le sfide di mercato del comparto delle produzioni vegetali, limitare la contrazione degli areali produttivi e migliorare le metodologie produttive, approva specifici interventi per l’erogazione di contributi alle imprese agricole.
2. Gli interventi, attivati attraverso specifici avvisi pubblici, sono volti a finanziare:
a) l’adozione di particolari tecniche colturali e l’utilizzo di sementi o tubero-semi certificati;
b) l’impiego di mezzi tecnici per il miglioramento e la protezione delle colture;
c) l’adesione a regimi di qualità.
3. Possono altresì essere attivati interventi di assistenza tecnica o azioni dimostrative e di informazione, rivolti alle organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione, per contrastare la diffusione di particolari fitopatie o organismi nocivi a tutela delle colture arboree.
Art. 3
Interventi a sostegno del settore zootecnico
1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio zootecnico regionale e tutelarne il comparto produttivo, approva specifici interventi per l’erogazione di contributi agli allevatori, alle Associazioni di allevatori e agli Enti selezionatori, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 Sito esterno (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 Sito esterno).
2. Gli interventi, attivati attraverso specifici avvisi pubblici, sono volti a finanziare:
a) il mantenimento delle razze autoctone e la salvaguardia della biodiversità;
b) il miglioramento genetico e qualitativo e la caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico;
c) il miglioramento del benessere animale;
d) iniziative di prevenzione, eradicazione, ripristino e salvaguardia del potenziale zootecnico collegate alla diffusione di epizoozie;
e) attività di informazione, promozione e assistenza tecnica.
Art. 4
Interventi a sostegno del settore della pesca e acquacoltura
1. La Regione, al fine di contenere la diffusione di specie invasive o ripristinare la consistenza degli allevamenti danneggiati, per far fronte a periodi di fermo pesca o a perdite di produzione collegate a fenomeni di anossia o alla proliferazione di alghe o altre sostanze organiche e microorganismi presenti nelle acque marine, salmastre e dolci, nonché per compensare la fluttuazione dei costi di produzione, attiva specifici avvisi pubblici per l’erogazione di indennizzi o contributi alle imprese del settore della pesca, alle imprese di acquacoltura titolari di concessioni di aree demaniali rilasciate ai sensi dell’articolo 45 bis del Codice della navigazione, nonché alle imprese di acquacoltura estensiva in valle e nelle acque interne e ai rispettivi consorzi.
Art. 5
Modalità attuative
1. Gli avvisi pubblici di cui agli articoli 2, 3 e 4, approvati con atto della Giunta regionale, determinano la tipologia dei beneficiari e delle spese ammissibili, le competenze in ordine all’attuazione degli interventi, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti o i parametri di calcolo degli indennizzi nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
2. L'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari compete alla Regione o all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di apposita convenzione, in relazione a quanto previsto dagli avvisi pubblici.
Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2019 e interventi per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura
Art. 6
1.
La rubrica dell’ articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2019  è sostituita dalla seguente:  
“Misure di difesa e divieti”.
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 4, promuove le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni anche nell’ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.”.
3.
Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2019 le parole: 
“non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato,”
sono soppresse.
Art. 7
1. L’ articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Disciplina delle distanze fra apiari
1. Con specifico atto da approvare entro il 31 dicembre 2026, la Giunta regionale disciplina le distanze di rispetto tra gli apiari a cui devono attenersi gli apicoltori quando vengono costituiti nuovi apiari o quando vengono movimentati nel territorio regionale.”.
Art. 8
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole:  
“il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione”
sono sostituite dalle seguenti:  
“il funzionamento di stazioni di fecondazione”
;
b)
alla fine dell’ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:  
“e sono vietate postazioni apistiche nomadi”.
Art. 9
1.
Alla fine del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2019 sono aggiunte le seguenti parole:
“, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023 (Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)), in attuazione dell’ articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 Sito esterno (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell' articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 Sito esterno).”.
Art. 10
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:
“1. Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 8.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:
“2. I Settori regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l’osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 7.”.
Art. 11
1. L’ articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Sanzioni
1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso di apiario privo del cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale, si applica la sanzione prevista dall’ articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 134 del 2022 Sito esterno;
b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all’accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 a euro 3.000,00;
c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 a euro 3.000,00;
d) per l’inadempienza alle prescrizioni di cui all’articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l’impollinazione: da euro 1.000,00 a euro 4.000,00;
e) nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2 relativamente allo svolgimento di attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da “Apis mellifera ligustica” , ovvero nell’ipotesi di allevamento di api diverse da “Apis mellifera ligustica” in zone di conservazione o in zone di rispetto di cui all’articolo 7, commi 3 e 4: da euro 3.000,00 a euro 9.000,00;
f) nel caso di inosservanza delle previsioni di cui all’articolo 7, comma 2 relativamente all’introduzione di api appartenenti a sottospecie diverse da “Apis mellifera ligustica” , nonché in caso di violazione del divieto di postazioni apistiche nomadi in zone di rispetto: da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; 
g) nel caso di violazione delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale con riferimento all’articolo 7, commi 3 e 4: da euro 500,00 a euro 3.000,00;
h) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3: da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all’ articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 Sito esterno (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).
2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), si applicano al proprietario o al detentore degli alveari. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) e h), si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), d) e h), sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettere c), e), f) e g), è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), c), f) e g), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.
5. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera e), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a dodici mesi per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.”.
Art. 12
1.
Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2019, le parole:  
“inerenti alla movimentazione degli apiari”
sono soppresse.
Art. 13
Finanziamento delle attività per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura
1. Al fine di favorire lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura, previsti dalla legge regionale n. 2 del 2019, la Regione realizza, direttamente o in collaborazione con altri enti e organismi specializzati, le seguenti attività:
a) azioni di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui all’ articolo 7, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 2 del 2019;
b) azioni di difesa della salute di api di cui all’ articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 2 del 2019, anche mediante la diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche;
c) ideazione di cataloghi e prodotti multimediali, analisi ed elaborazione di dati, studi e ricerche per le finalità di cui all’ articolo 1, comma 4 della legge regionale n. 2 del 2019.
Capo III
Interventi a sostegno degli istituti agrari
Art. 14
1.
Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 18 del 2023 la parola:  
“biennali”
è soppressa.
Capo IV
Proroga del Piano faunistico-venatorio regionale
Art. 15
Disposizioni in merito alla proroga del Piano faunistico-venatorio regionale
1. Nelle more del completamento delle attività amministrative propedeutiche all’approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, il“Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” , già prorogato fino al termine della stagione venatoria 2025-2026 con deliberazione dell’Assemblea legislativa 21 dicembre 2023, n. 149 (Proroga della validità del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 179 del 6 novembre 2018), è ulteriormente prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 16
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che documenta:
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge;
b) i risultati conseguiti in relazione al sostegno ai settori agricolo, zootecnico, della pesca e dell’acquacoltura;
c) gli effetti delle misure adottate in materia di apicoltura, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità e della salute delle api;
d) le eventuali criticità emerse nell’attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 17
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5.740.000,00 euro per l’esercizio 2026, di 3.290.000,00 euro per l’esercizio 2027 e di 3.490.000,00 euro per l’esercizio 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, di 5.700.000,00 euro per l’esercizio 2026, di 3.250.000,00 euro per l’esercizio 2027 e di 3.450.000,00 euro per l’esercizio 2028 nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti“Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” , e di 40.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 2 Spese d’investimento “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d’investimento” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l’attuazione del comma 1.
3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quanto annualmente disposto dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno ).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.