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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 aprile 2026 , n. 2

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI DELL’AGRICOLTURA, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2019, N. 2 (NORME PER LO SVILUPPO, L’ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18), ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N. 18 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024)) E ALTRE DISPOSIZIONI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 20 aprile 2026

Art. 8
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole:  
“il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione”
sono sostituite dalle seguenti:  
“il funzionamento di stazioni di fecondazione”
;
b)
alla fine dell’ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:  
“e sono vietate postazioni apistiche nomadi”.