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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2026 , n. 9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2026. ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 28 luglio 2026

Art. 10
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981 è inserito il seguente:
“3 bis. Il regolamento forestale regionale disciplina, in attuazione dell’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Sito esterno (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell' articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Sito esterno, preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto):
a) la documentazione idonea a dimostrare la preesistente utilizzazione agricola o pastorale;
b) le modalità di accertamento dello stato di abbandono;
c) il procedimento autorizzativo;
d) le superfici e le condizioni per il recupero delle attività agricole e pastorali;
e) le misure necessarie per garantire la tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica.”.