LEGGE REGIONALE 28 luglio 2026 , n. 9
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2026. ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 28 luglio 2026
Art. 10
Modifica dell’
articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981
1.
Dopo il
comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981 è inserito il seguente:
“3 bis.
Il regolamento forestale regionale disciplina, in attuazione dell’
articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34
(Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell'
articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34
, preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto):
(Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell'
articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34
, preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto):
a)
la documentazione idonea a dimostrare la preesistente utilizzazione agricola o pastorale;
b)
le modalità di accertamento dello stato di abbandono;
c)
il procedimento autorizzativo;
d)
le superfici e le condizioni per il recupero delle attività agricole e pastorali;
e)
le misure necessarie per garantire la tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica.”.
