LEGGE REGIONALE 28 luglio 2026 , n. 9
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2026. ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 28 luglio 2026
Art. 28
Modifica dell’
articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2012
1.
Il
comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“5.
Nel caso di esecuzione di lavori nell’alveo dei corsi d’acqua, nei laghi e nei bacini ricompresi nel demanio idrico, l’amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l’impresa o l’ente esecutore ne dia comunicazione agli uffici regionali competenti in materia di pesca nelle acque interne, almeno quindici giorni lavorativi prima dell’inizio delle attività, allegando la documentazione tecnica necessaria. Gli uffici regionali formulano le eventuali prescrizioni, comprese le misure per il recupero della fauna ittica e per il successivo ripopolamento e le inviano all’impresa richiedente, alle pubbliche amministrazioni competenti per territorio e alle strutture addette all’attività di vigilanza. I relativi adempimenti sono eseguiti a cura e a spese dell’impresa. In caso di somma urgenza, l’impresa o l’ente esecutore hanno l’obbligo di comunicare agli uffici regionali competenti l’avvio dei lavori, allegando il verbale di somma urgenza rilasciato dall’autorità preposta e attenendosi a quanto in esso previsto.”
