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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

Art. 13
Trasmissione dei titoli
Gli ordini di riscossione, o reversali di versamento, i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa e gli elenchi di entrate e di spese ricorrenti saranno trasmessi al tesoriere direttamente dalla ragioneria della Regione, accompagnati da distinta in duplice esemplare, uno dei quali serve per ricevuta.
Gli ordinativi ed i buoni di prelievo firmati dai funzionari delegati saranno trasmessi direttamente dagli stessi all'azienda di credito presso la quale è stato appoggiato l'ordine di accreditamento con elenco in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta.
Gli assegni firmati dai funzionari delegati saranno consegnati al beneficiario in via breve od a mezzo posta.

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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