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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

Art. 18
Comunicazioni e chiusura dei conti
Il tesoriere darà alla Regione le comunicazioni seguenti:
a) giornalmente, con apposito modulo in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sul conto di tesoreria e sul conto riepilogativo dei funzionari delegati;
b) nei primi cinque giorni di ogni mese, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante il mese precedente sulle singole contabilità speciali;
c) ogni mese, la situazione di carico dei partitari intestati ai singoli capitoli ed articoli di entrata e di spesa, unitamente al riepilogo complessivo degli stessi;
d) decadalmente copia del conto corrente di tesoreria e mensilmente copia dei conti correnti relativi alle contabilità speciali e dei conti correnti aperti ai funzionari delegati;
e) ogni trimestre:
- l'estratto conto scalare, comprensivo dei numeri, del normale conto ordinario di tesoreria, nonché quello del conto riepilogativo dei funzionari delegati;
- gli estratti-conti scalari dei singoli conti aperti ai funzionari delegati ed agli economi regionali;
f) alla chiusura annuale del conto corrente, 31 dicembre di ogni anno, l'ultimo foglio dell'estratto conto, regolato per capitali ed interessi.
Qualora il conto medesimo risultasse debitore per interessi alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, l'invio dell'ultimo foglio dell'estratto-conto regolato per capitali ed interessi dovrà avvenire al più presto possibile con riferimento alle rispettive date.
Il tesoriere ha l'obbligo di fornire, a richiesta della Regione, la situazione degli ordini e mandati totalmente o parzialmente ineseguiti.
La Regione verifica gli estratti-conto come sopra trasmessi e ne dà l'eventuale benestare. Per la segnalazione di discordanze altre osservazioni o rilievi la Regione dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento.
Per il riscontro della esatta applicazione delle valute, il termine ultimo per reclamare rettifiche ai dati esposti sui documenti soprarichiamati e nella liquidazione degli interessi è fissato nel 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.
La Regione segnala tempestivamente al tesoriere gli eventuali reclami che pervenissero circa lo svolgimento del servizio. Analogamente, il tesoriere deve segnalare tempestivamente ogni irregolarità formale o sostanziale rilevata.
A fine esercizio, e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, il tesoriere rimette al Presidente della Giunta regionale il conto previsto dall'art. 84 secondo comma della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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