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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

Art. 3
Pagamenti
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento estinguibili con assegni, ordinativi, o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
La Regione trasmette i titoli di pagamento al tesoriere, che provvede alla relativa contabilizzazione nel conto di tesoreria.
Di regola, i titoli di spesa saranno ammessi a pagamento come segue:
- sulla piazza di Bologna: entro il secondo giorno lavorativo, per le aziende di credito, susseguente a quello della consegna al tesoriere;
- sulle altre piazze del territorio regionale: entro il quarto giorno lavorativo, per le aziende di credito, susseguente a quello della consegna al tesoriere;
- sulle altre piazze del territorio nazionale: entro il sesto giorno lavorativo, per le aziende di credito, susseguente a quello della consegna al tesoriere.
Gli avvisi di pagamento, appositamente predisposti dalla Regione ed allegati ai relativi titoli di pagamento, sono trasmessi ai beneficiari direttamente dal tesoriere entro il secondo giorno lavorativo, per le aziende di credito, susseguente a quello della ricezione.
I pagamenti sono effettuati dal tesoriere che, a suo rischio, si avvale, per le piazze ove esso non è presente, di aziende di credito corrispondenti, la cui scelta, limitatamente alle piazze italiane, è subordinata al benestare della Giunta regionale.
Sulle piazze sprovviste di sportelli bancari il tesoriere si avvale di altri tramiti, al fine di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni.
Sui titoli di pagamenti estinti dovrà risultare sempre la data di quietanza.
Il tesoriere non dovrà dare corso al pagamento dei titoli non completi o sui quali risultino abrasioni, cancellature o discordanze fra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre.
Il tesoriere risponderà in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento.
Il tesoriere non darà corso ad alcun titolo di pagamento di spesa del bilancio regionale che non sia munito delle firme indicate nell'art. 10.
Il tesoriere si impegna a seguire le istruzioni che la Regione impartirà per l'assoggettamento degli ordinativi all'IVA ed all'imposta di bollo.

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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