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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

Art. 9
Pagamenti tramite funzionari delegati dalla Regione
Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati dalla Regione per provvedere al pagamento di spese gravanti sul bilancio della stessa, saranno poste in essere mediante accreditamento in singoli conti correnti da intestare all'ufficio o eventualmente al nome di ciascun funzionario delegato, il quale effettuerà i pagamenti mediante buoni a favore di sè medesimo, o speciali assegni bancari o ordinativi di pagamento.
Detti conti correnti, accesi a richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato, previa conforme deliberazione della Giunta o del Consiglio, saranno aperti presso il tesoriere regionale.
Il tesoriere, prima di dare corso ai prelevamenti, deve accertarsi:
a) che ciascun ordine di accreditamento sia intestato al funzionario delegato, con la indicazione di tale sua qualità, ed indichi la somma prelevabile mediante buoni a favore del funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi ed assegni, a favore dei creditori;
b) che i prelevamenti non eccedano l'ammontare delle aperture di credito alle quali si riferiscono.
Per quanto attiene le modalità tecniche, le procedure, i modelli in uso per la gestione contabile dei fondi assegnati ai funzionari delegati si fa rinvio all'apposito regolamento a norma dell'art. 68 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31(2)

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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