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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

INDICE

Art. 1 - Scopo e materia del regolamento
Art. 2 - Riscossioni e versamenti
Art. 3 - Pagamenti
Art. 4 - Pagamenti in conto sospeso
Art. 5 - Mandato di pagamento
Art. 6 - Ordine di accreditamento
Art. 7 - Ruolo di spesa fissa
Art. 8 - Elenchi di spesa
Art. 9 - Pagamenti tramite funzionari delegati dalla Regione
Art. 10 - Firma dei titoli
Art. 11 - Modalità di pagamento
Art. 12 - Comunicazione delle firme autorizzate
Art. 13 - Trasmissione dei titoli
Art. 14 - Restituzione dei titoli di pagamento e di riscossione estinti
Art. 15 - Sovraintendenza della ragioneria regionale
Art. 16 - Vigilanza e controlli
Art. 17 - Registrazioni d'ufficio del tesoriere
Art. 18 - Comunicazioni e chiusura dei conti
Art. 19 - Raccordo reciproco delle contabilità
Art. 20 - Organizzazione del servizio di tesoreria
Art. 21 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
Art. 22 - Rinvio ad altre disposizioni
Art. 23 - Norma finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale emana
il seguente regolamento :
Art. 1
Scopo e materia del regolamento
In attuazione della L.R. 27 marzo 1972 n. 4(1),relativa alla istituzione del servizio di tesoreria e della L.R. 6 luglio 1977 n. 31, relativa alla disciplina della contabilità regionale, la procedura delle riscossioni e dei pagamenti, la funzione di sovraintendenza della ragioneria regionale e la vigilanza sullo stesso servizio da parte dell'assessore al bilancio sono disciplinate dal presente regolamento.
Art. 2
Riscossioni e versamenti
Il tesoriere provvederà a ricevere in versamento tutte le somme spettanti alla Regione che hanno riferimento al bilancio regionale.
Il tesoriere rilascierà, in luogo e vece dell'amministrazione regionale, quietanza liberatoria delle somme versate alla cassa regionale.
Le quietanze saranno staccate da un unico bollettario a madre e figlia, vidimato dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato e vistato dal responsabile del servizio di ragioneria regionale. Le quietanze saranno contrassegnate da un numero progressivo nell'ambito di ciascun esercizio.
Il tesoriere è tenuto a curare l'incasso di entrate ricorrenti sulla base di elenchi di riscossione predisposti dalla ragioneria. A tal fine, il tesoriere provvederà a trasmettere ai debitori l'avviso di scadenza con invito al pagamento entro i termini. Le somme così introitate verranno accreditate a favore della Regione in conto sospeso.
Il tesoriere dovrà inoltre ricevere, salvo che la Regione non lo abbia espressamente diffidato di rifiutarle, le somme che i terzi intendessero versare a qualsiasi titolo, a favore della Regione, accreditandole nello stesso "conto sospeso" e rilasciandone ricevuta con l'indicazione del titolo di versamento e con la clausola "salvo conferma di accettazione da parte della Regione Emilia-Romagna".
Il tesoriere si farà parte diligente nel segnalare immediatamente alla Regione gli incassi di cui ai due precedenti commi, richiedendo i relativi ordini di riscossione.
Art. 3
Pagamenti
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento estinguibili con assegni, ordinativi, o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
La Regione trasmette i titoli di pagamento al tesoriere, che provvede alla relativa contabilizzazione nel conto di tesoreria.
Di regola, i titoli di spesa saranno ammessi a pagamento come segue:
- sulla piazza di Bologna: entro il secondo giorno lavorativo, per le aziende di credito, susseguente a quello della consegna al tesoriere;
- sulle altre piazze del territorio regionale: entro il quarto giorno lavorativo, per le aziende di credito, susseguente a quello della consegna al tesoriere;
- sulle altre piazze del territorio nazionale: entro il sesto giorno lavorativo, per le aziende di credito, susseguente a quello della consegna al tesoriere.
Gli avvisi di pagamento, appositamente predisposti dalla Regione ed allegati ai relativi titoli di pagamento, sono trasmessi ai beneficiari direttamente dal tesoriere entro il secondo giorno lavorativo, per le aziende di credito, susseguente a quello della ricezione.
I pagamenti sono effettuati dal tesoriere che, a suo rischio, si avvale, per le piazze ove esso non è presente, di aziende di credito corrispondenti, la cui scelta, limitatamente alle piazze italiane, è subordinata al benestare della Giunta regionale.
Sulle piazze sprovviste di sportelli bancari il tesoriere si avvale di altri tramiti, al fine di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni.
Sui titoli di pagamenti estinti dovrà risultare sempre la data di quietanza.
Il tesoriere non dovrà dare corso al pagamento dei titoli non completi o sui quali risultino abrasioni, cancellature o discordanze fra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre.
Il tesoriere risponderà in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento.
Il tesoriere non darà corso ad alcun titolo di pagamento di spesa del bilancio regionale che non sia munito delle firme indicate nell'art. 10.
Il tesoriere si impegna a seguire le istruzioni che la Regione impartirà per l'assoggettamento degli ordinativi all'IVA ed all'imposta di bollo.
Art. 4
Pagamenti in conto sospeso
Nei casi sottoindicati e secondo le modalità e condizioni per ognuno di essi esposte, il tesoriere regionale provvede al pagamento di spese "in conto sospeso" dandone carico alla Regione a tale titolo in un conto apposito in attesa che quest'ultima provveda alla trasmissione materiale dei relativi titoli di spesa:
- Imposte in scadenza a carico della Regione, da pagare sulla base della comunicazione delle cartelle esattoriali, di atti ingiuntivi non opposti, ovvero sulla base delle distinte di versamento mensili predisposte per il versamento delle ritenute operate dalla Regione in qualità di sostituto d'imposta.
- Contributi obbligatori da versare alla tesoreria provinciale dello Stato ed agli enti previdenziali ed assistenziali sulla base della comunicazione di ruoli od altri prospetti attestanti le scadenze e gli importi da pagare da parte della Regione.
- Sgravi di imposte regionali per quote indebite od inesigibili, da rimborsare agli esattori sulla base dei buoni di sgravio comunicati dagli esattori medesimi.
- Rate di ammortamento dei mutui, da pagare sulla base di ruoli di spesa fissa od elenchi attestanti la scadenza e gli importi delle rate stesse.
- Contributi in annualità costanti, da pagare sulla base dei ruoli di spesa fissa, alle scadenze e secondo le modalità in essi indicate.
- Canoni passivi di locazione, sulla base di elenchi di spese ricorrenti.
Le quietanze relative ai pagamenti in conto sospeso saranno riportate sul mandato di pagamento successivamente emesso dalla Regione, con valuta riferita alla data della quietanza medesima.
Art. 5
Mandato di pagamento
Il mandato è il titolo contenente l'ordine alla tesoreria di pagare una determinata somma ad uno o più creditori della Regione, ovvero alla Regione medesima nel caso di giroconto dalla parte spesa alla parte entrata del bilancio.
Il mandato, tanto individuale quanto collettivo, dovrà contenere i seguenti elementi:
- numero progressivo;
- esercizio al quale si riferisce;
- numero del capitolo di cassa;
- numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza o del capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;
- estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
- indicazione del numero di impegno;
- indicazione del beneficiario, della modalità e della causale del pagamento. Nel caso di mandato collettivo tali elementi saranno indicati in un apposito intercalare allegato al mandato stesso unitamente all'indicazione, per ogni beneficiario, dei singoli pagamenti;
- importo del mandato in cifre e lettere;
- riferimento agli atti amministrativi che hanno dato origine al mandato;
- data di emissione del mandato.
Art. 6
Ordine di accreditamento
L'ordine di accreditamento è il titolo con il quale vengono disposte, presso la tesoreria regionale, le aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
L'ordine di accreditamento dovrà contenere i seguenti elementi:
- numero progressivo, indipendente da quello dei mandati di pagamento;
- esercizio al quale si riferisce;
- numero del capitolo di cassa;
- numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza, o del capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;
- estremi di riferimento alla competenza od ai residui, con indicazione dell'esercizio di provenienza;
- indicazione del numero di impegno;
- qualifica del funzionario delegato ed eventualmente cognome e nome;
- oggetto della spesa;
- importo dell'ordine in cifre ed in lettere;
- riferimento agli atti amministrativi che hanno dato origine all'apertura di credito;
- data di emissione dell'ordine.
Art. 7
Ruolo di spesa fissa
Il ruolo di spesa fissa è il titolo che autorizza il tesoriere a pagare per più esercizi, alle scadenze indicate, la somma prefissata a favore del creditore indicato nel titolo stesso.
Il ruolo di spesa fissa dovrà contenere i seguenti elementi:
- numerazione progressiva per capitolo;
- esercizio nel quale viene emesso;
- numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza, o del capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;
- estremi di riferimento alla competenza od ai residui, con indicazione dell'esercizio di provenienza;
- indicazione delle scadenze;
- importo dei pagamenti da effettuare alle singole scadenze;
- indicazione del beneficiario e della modalità del pagamento;
- causale del pagamento;
- riferimento agli atti amministrativi che hanno dato origine al ruolo;
- data di emissione.
Art. 8
Elenchi di spesa
L'elenco delle spese ricorrenti è il titolo che, per il solo esercizio nel quale viene emesso, autorizza il tesoriere a pagare alle scadenze indicate gli importi prefissati a favore dei singoli beneficiari ai quali il titolo è intestato.
L'elenco dovrà contenere gli stessi elementi indicati all'articolo precedente per il ruolo di spesa fissa.
Art. 9
Pagamenti tramite funzionari delegati dalla Regione
Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati dalla Regione per provvedere al pagamento di spese gravanti sul bilancio della stessa, saranno poste in essere mediante accreditamento in singoli conti correnti da intestare all'ufficio o eventualmente al nome di ciascun funzionario delegato, il quale effettuerà i pagamenti mediante buoni a favore di sè medesimo, o speciali assegni bancari o ordinativi di pagamento.
Detti conti correnti, accesi a richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato, previa conforme deliberazione della Giunta o del Consiglio, saranno aperti presso il tesoriere regionale.
Il tesoriere, prima di dare corso ai prelevamenti, deve accertarsi:
a) che ciascun ordine di accreditamento sia intestato al funzionario delegato, con la indicazione di tale sua qualità, ed indichi la somma prelevabile mediante buoni a favore del funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi ed assegni, a favore dei creditori;
b) che i prelevamenti non eccedano l'ammontare delle aperture di credito alle quali si riferiscono.
Per quanto attiene le modalità tecniche, le procedure, i modelli in uso per la gestione contabile dei fondi assegnati ai funzionari delegati si fa rinvio all'apposito regolamento a norma dell'art. 68 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31(2)
Art. 10
Firma dei titoli(3)
I mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, gli elenchi di entrata e di spese ricorrenti dovranno essere firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta delegato dal Presidente o competente per materia, e vistati dal responsabile della ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.
Gli ordini di riscossione o reversali di versamento, nonché i mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti, sono emessi d'ufficio dalla ragioneria regionale col solo visto del responsabile del servizio di ragioneria o di chi lo sostituisce.
Gli ordinativi, gli assegni ed i buoni emessi da funzionari delegati dalla Regione saranno firmati dagli stessi e dal responsabile dell'ufficio contabile, se esiste, ovvero da coloro che li sostituiscono.
Art. 11
Modalità di pagamento
I titoli di spesa emessi dalla Regione sono estinguibili:
a) mediante versamento in contanti, e firma diretta di quietanza del creditore sul mandato di pagamento o su documento di quietanza da allegare al mandato stesso;
b) mediante versamento in conto corrente postale al nome del creditore;
c) mediante commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedirsi allo stesso a mezzo posta;
d) mediante commutazione in reversale di versamento a favore della Regione stessa, qualora si tratti di ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;
e) mediante accreditamento presso l'azienda di credito che gestisce il servizio di tesoreria, sul conto corrente bancario intestato al creditore, o, sempre per conto di quest'ultimo, a favore di altra azienda di credito segnalata dallo stesso;
f) mediante commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tasse e spese a carico del richiedente. In questo caso il tesoriere effettuerà il pagamento della somma al netto delle spese postali.
Le forme di pagamento di cui alle lettere b), c), e) ed f) devono essere richieste dai creditori alla ragioneria della Regione ovvero alla tesoreria regionale ovvero, infine, agli istituti bancari corrispondenti presso i quali siano stati appoggiati i pagamenti, tranne nei casi di cui agli articoli 67/bis e 68/bis del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, modificato dal D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627 Sito esterno, nei quali le forme di pagamento di cui alle lettere b) e c) possono essere adottate d'ufficio.
Quando le richieste siano rivolte direttamente alla ragioneria, esse saranno conservate agli atti della stessa. In ogni altro caso le richieste di commutazione dovranno essere unite alla quietanza all'atto della restituzione del mandato estinto.
La ragioneria potrà effettuare il versamento sul c/c postale con riferimento alla semplice segnalazione degli estremi dello stesso conto corrente indicati sui documenti di spesa o sulle fatture regolarmente emessi dalla ditta creditrice.
Nelle forme di pagamento di cui alle lettere b), c), e) ed f) costituisce quietanza liberatoria del titolo la espressa attestazione apposta sullo stesso dal tesoriere e dal medesimo controfirmata.
Art. 12
Comunicazione delle firme autorizzate
Il Presidente della Giunta regionale comunica preventivamente al tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare e vistare i titoli di spesa e di entrata, e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse con le relative firme originali.
Art. 13
Trasmissione dei titoli
Gli ordini di riscossione, o reversali di versamento, i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa e gli elenchi di entrate e di spese ricorrenti saranno trasmessi al tesoriere direttamente dalla ragioneria della Regione, accompagnati da distinta in duplice esemplare, uno dei quali serve per ricevuta.
Gli ordinativi ed i buoni di prelievo firmati dai funzionari delegati saranno trasmessi direttamente dagli stessi all'azienda di credito presso la quale è stato appoggiato l'ordine di accreditamento con elenco in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta.
Gli assegni firmati dai funzionari delegati saranno consegnati al beneficiario in via breve od a mezzo posta.
Art. 14
Restituzione dei titoli di pagamento e di riscossione estinti
I titoli di riscossione e di pagamento estinti saranno restituiti alla Regione con le seguenti modalità:
a) le bollette d'incasso, giornalmente in copia;
b) i mandati di pagamento, a scadenza mensile con distinta in duplice copia, di cui una per ricevuta;
c) gli ordini di accreditamento, al momento della loro estinzione;
d) i ruoli di spesa fissa, al momento del pagamento dell'ultima rata;
e) gli elenchi di entrata e di spese ricorrenti, nonché gli ordinativi di incasso ed i bollettari esauriti, al termine di ogni esercizio finanziario, unitamente al conto previsto dall'art. 84 secondo comma della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.
Art. 15
Sovraintendenza della ragioneria regionale
Il responsabile del servizio di ragioneria della Regione sovraintende al servizio di tesoreria ed al movimento dei fondi di cassa e dei valori in deposito. Sarà cura della ragioneria accertare che vengano rispettati i termini di cui al precedente art. 3 terzo comma in ordine alla effettuazione dei pagamenti, nonché che siano accelerate le operazioni di riscossione delle entrate regionali. Compito della ragioneria regionale è anche il riscontro della esatta applicazione da parte del tesoriere delle valute sulle riscossioni e sui pagamenti.
Art. 16
Vigilanza e controlli
La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dall'assessore al bilancio. Al fine di assicurare il più sollecito e sicuro riscontro fra le scritture contabili del tesoriere e quelle corrispondenti della Regione, sono disposte la tenuta da parte del tesoriere di registrazioni analitiche e la effettuazione di periodici controlli sulle stesse secondo quanto stabilito nei successivi articoli 17, 18 e 19.
Art. 17
Registrazioni d'ufficio del tesoriere
Il tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornate e custodire le seguenti registrazioni analitiche con riferimento a ciascuno dei servizi di cui al successivo art. 20:
a) il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dai giornali di cassa del normale conto di tesoreria e dal conto riepilogativo dei funzionari delegati;
b) il registro giornaliero di carico dei titoli di spesa e di entrata, nel quale dovranno essere annotati gli ordinativi d'incasso, i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento secondo la data di ricevimento;
c) il registro dei ruoli di spesa fissa, nonché degli elenchi di entrata di spese ricorrenti, ordinati secondo la data di ricevimento;
d) il bollettario delle riscossioni;
e) il partitario analitico per capitolo ed articolo di cassa del bilancio dei titoli di entrata e di spesa assunti in carico al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di bilancio di cassa.
Art. 18
Comunicazioni e chiusura dei conti
Il tesoriere darà alla Regione le comunicazioni seguenti:
a) giornalmente, con apposito modulo in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sul conto di tesoreria e sul conto riepilogativo dei funzionari delegati;
b) nei primi cinque giorni di ogni mese, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante il mese precedente sulle singole contabilità speciali;
c) ogni mese, la situazione di carico dei partitari intestati ai singoli capitoli ed articoli di entrata e di spesa, unitamente al riepilogo complessivo degli stessi;
d) decadalmente copia del conto corrente di tesoreria e mensilmente copia dei conti correnti relativi alle contabilità speciali e dei conti correnti aperti ai funzionari delegati;
e) ogni trimestre:
- l'estratto conto scalare, comprensivo dei numeri, del normale conto ordinario di tesoreria, nonché quello del conto riepilogativo dei funzionari delegati;
- gli estratti-conti scalari dei singoli conti aperti ai funzionari delegati ed agli economi regionali;
f) alla chiusura annuale del conto corrente, 31 dicembre di ogni anno, l'ultimo foglio dell'estratto conto, regolato per capitali ed interessi.
Qualora il conto medesimo risultasse debitore per interessi alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, l'invio dell'ultimo foglio dell'estratto-conto regolato per capitali ed interessi dovrà avvenire al più presto possibile con riferimento alle rispettive date.
Il tesoriere ha l'obbligo di fornire, a richiesta della Regione, la situazione degli ordini e mandati totalmente o parzialmente ineseguiti.
La Regione verifica gli estratti-conto come sopra trasmessi e ne dà l'eventuale benestare. Per la segnalazione di discordanze altre osservazioni o rilievi la Regione dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento.
Per il riscontro della esatta applicazione delle valute, il termine ultimo per reclamare rettifiche ai dati esposti sui documenti soprarichiamati e nella liquidazione degli interessi è fissato nel 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.
La Regione segnala tempestivamente al tesoriere gli eventuali reclami che pervenissero circa lo svolgimento del servizio. Analogamente, il tesoriere deve segnalare tempestivamente ogni irregolarità formale o sostanziale rilevata.
A fine esercizio, e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, il tesoriere rimette al Presidente della Giunta regionale il conto previsto dall'art. 84 secondo comma della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.
Art. 19
Raccordo reciproco delle contabilità
Trimestralmente, o su richiesta della Regione, il tesoriere procede al raccordo della propria contabilità con quella della Regione.
Copia del quadro del predetto raccordo nonché l'elenco degli ordinativi ineseguiti saranno inviati al Presidente della Giunta ed al responsabile della ragioneria regionale in plico raccomandato. La Regione, a firma dell'assessore al bilancio, ne dà il benestare o segnala le discordanze eventualmente rilevate entro trenta giorni dalla data di ricevimento del quadro di raccordo.
In questo ultimo caso la Regione si riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul quadro di raccordo; nel caso di pronuncia negativa, dovrà darne comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
A chiusura di ciascun esercizio finanziario, raccordate le risultanze del conto di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, la Regione dispone, mediante comunicazione scritta al tesoriere, il trasferimento a nuovo del saldo di cassa relativo all'esercizio scaduto.
Il conto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 18 è approvato con atto della Giunta regionale, previa la parificazione dello stesso da parte della ragioneria, entro il 30 aprile di ogni anno e, comunque, non oltre un mese dalla data della trasmissione dello stesso da parte del tesoriere.
Art. 20
Organizzazione del servizio di tesoreria
Il tesoriere terrà distinto da ogni altro servizio quello della tesoreria regionale, adibendovi personale proprio. La tesoreria sarà dotata di locali propri, che dovranno avere tutti i requisiti necessari per garantire la regolarità del servizio.
Ove richiesto dalla Regione e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito, il tesoriere provvede, presso la sede della Regione stessa, al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente.
Alle stesse condizioni accordate per il servizio di tesoreria della Regione, il tesoriere sarà inoltre tenuto ad assumere, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, il servizio di tesoreria degli enti e delle aziende speciali o promananti dalla Regione e, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, il servizio di tesoreria del Consiglio medesimo, quello del fondo di previdenza dei consiglieri regionali e quello del fondo di solidarietà(4).
Il tesoriere della Regione deve comunque assumersi l'obbligo di gestire separatamente:
a) il servizio di tesoreria del Consiglio regionale, quello del fondo di previdenza dei consiglieri regionali e quello del fondo di solidarietà, qualora il Presidente del suddetto Consiglio ne faccia richiesta;
b) il servizio di tesoreria per la gestione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione in relazione all'esercizio delle funzioni da questo delegate, qualora ciò sia previsto dalle leggi dello Stato ed il Presidente della Giunta ne faccia richiesta. In tal caso, il tesoriere gestirà il servizio in base alle disposizioni statali vigenti con le modalità ed i controlli da queste previsti.
Art. 21
Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
Qualora il servizio di tesoreria sia assunto in contitolarità da più aziende di credito, ognuna di esse risponderà solidalmente di tutte le somme e di tutti i valori tenuti in consegna per conto della Regione nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria regionale.
Art. 22
Rinvio ad altre disposizioni
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento, saranno osservate, se ed in quanto applicabili, le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in vigore tempo per tempo, nonché, dal giorno della loro entrata in vigore, le norme statali di coordinamento in materia di contabilità regionale e le norme modificative od integrative della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 in materia di contabilità.
Art. 23
Norma finale
Il regolamento di attuazione della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna", 28 luglio 1973, n. 27 è abrogato.

Il presente regolamento sarà publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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